tutti
26/08/2021
Green pass
Lesmo, 26/08/2021
Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai genitori
OGGETTO: Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - Disposizioni di sicurezza e certificazione verde COVID19 per il personale nelle scuole
Gentilissime, gentilissimi
Si informa che in data 6 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021).
Si riportano in sintesi le principali disposizioni:
- è previsto che l’attività scolastica e didattica sia svolta in presenza, con possibilità di deroga con ordinanze del Presidente della Regione o dei Sindaci per territori ricadenti in “zona rossa” o “arancione”;
- ∙ è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni e che frequentano la scuola dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei già menzionati dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- in presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti si applicheranno i protocolli Ats di Regione Lombardia come lo scorso anno.
Si precisa che riguardo agli studenti il decreto non ha introdotto alcun obbligo di possesso della certificazione verde COVID19 (green pass) o di vaccinazione ai fini della frequenza scolastica, per gli studenti permangono al momento, quindi, le regole dello scorso anno, integrate e richiamate da quelle sopra riportate.
Relativamente, all’introduzione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID19 (green pass), per tutto il personale scolastico, il D.L. 111 definisce che per gli operatori della scuola si tratta al contempo di un “obbligo di possesso” e un “dovere di esibizione” in quanto rappresenta ulteriore misura di sicurezza a tutela della salute pubblica,
Per tale motivo la norma definisce controlli e sanzioni, e precisa all’art. 1 comma 6 che “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto di questa disposizione con le modalità che saranno indicate da successivo DPCM e con possibilità di successive indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione.
Per il mancato rispetto di tale disposizione il decreto prevede una sanzione amministrativa prevista dalla legge n. 35 del 22 maggio 2021 (da euro 400 a euro 1000) oltre la considerazione di “assenza ingiustificata”. Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti da specifica Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021del Ministero della salute che ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività”. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021.
Facendo apposito riferimento alla certificazione verde COVID19 (green pass) e alla sua acquisizione si riporta quanto stabilito dal DL n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in legge n. 87 del 17 giugno 2021: “Art. 9 com. 2.
La certificazione verde COVID-19 rilasciata automaticamente all’interessata/o, in formato cartaceo o digitale, attesta una delle seguenti condizioni:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità di nove mesi); La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio.
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute, ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. che ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale. Si riporta link di interesse: Green pass e come ottenerlo: https://www.dgc.gov.it/web/
La certificazione verde cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
Si rimane in attesa di ulteriori chiarimenti e disposizioni attuative, circa le quali si darà successiva comunicazione. Sono fatte salve integrazioni o modifiche attuate dalle competenti Autorità.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Bettin
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